Stato civile

Stato Civile
In questo Ufficio ha inizio la vita giuridica della Persona, il servizio di Stato Civile riguarda tutti gli eventi  nascita, morte ,  matrimonio e cittadinanza che si verificano sul territorio, nonché gli eventi riguardanti cittadini italiani residenti o domiciliati all’estero.
Per ogni atto contenuto in questi Registri gli uffici hanno anche la competenza di rilasciare regolare certificazione attestante lo "Stato Civile" di ogni individuo.
·         NASCITE
·         ARCHIVIO STATO CIVILE
·         UFFICIO CITTADINANZIA 
 Nascite
Come dichiarare una nascita ed effettuare trascrizioni atti esteri
In questo ufficio possono essere iscritte o trascritte tutte le nascite che avvengono nei Presidi Ospedalieri o nelle Case di Cura private di tutto il territorio nazionale. La denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria per legge, entro dieci giorni dalla data del parto. 

Chi può fare la denuncia:
Uno dei due genitori, in caso di filiazione legittima, da un procuratore speciale, da un medico, da un'ostetrica o da qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto 

A chi si può fare la denuncia

a) al Direttore Sanitario del Centro di Nascita in cui è avvenuto l'evento, entro 3 giorni dallo stesso.     Sarà successivamente cura della Direzione Sanitaria, trasmettere all'Ufficio di Stato Civile la documentazione per la trascrizione dell'Atto nei registri di nascita  all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, entro 10 giorni dalla nascita;
b) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, entro 10 giorni dalla nascita;
 c) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di entrambi i genitori, quando diverso da quello di cui al punto b), o della madre, quando i genitori abbiano diverse residenze, sempre entro 10 giorni dalla nascita.
Qualora l’utente desiderasse rendere la dichiarazione di nascita legittima, direttamente avanti l’Ufficiale di Stato Civile, potrà presentarsi, munito di idoneo documento di riconoscimento, presso l’Ufficio Stato Civile del Comune di Satriano portendo con se l’attestazione di nascita rilasciata dal Centro di Nascita dove è avvenuto l’evento. 
Se trattasi di filiazione naturale, dovranno presentarsi entrambi i genitori per effettuare, contestualmente alla dichiarazione di nascita, e il riconoscimento del nato.
 
 
·         Trascrizione atti Esteri
·         Riconoscimenti
·         Dichiarazioni per l’indicazione del nome (art. 36 D.P.R. 396/2000)
 Trascrizioni Atti Esteri
I cittadini italiani che si trovano all’estero, anche temporaneamente, hanno l’onere di comunicare al competente Consolato italiano gli eventi di stato civile che lo riguardano, avvenuti in territorio straniero.
Gli atti di nascita di matrimonio e morte formati all’estero, riguardanti cittadini italiani, vengono poi inviati dai Consolati ai competenti comuni italiani, per la trascrizione sui registri dello Stato Civile.
 E’ comunque possibile, per il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all’estero e ne abbia interesse, richiedere direttamente la trascrizione, presentando apposita domanda all’Ufficio dello Stato Civile italiano, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste e necessarie.
L'Ufficiale di Stato Civile che riceve tali atti ha, come primo compito, quello di accertare l'esistenza dei presupposti per la trascrivibilità dell'atto effettuando ricerche presso gli Archivi cartacei e l'A.I.R.E. Se il connazionale o i suoi genitori sono regolarmente iscritti nei registri dell'Anagrafe degli Italiani all'Estero (A.I.R.E.) l'Ufficiale di Stato Civile preposto, prosegue con l'immediata trascrizione.
Nei registri di stato civile del Comune di Satriano possono essere trascritti:
·         Atti di nascita – se il padre o la madre del nato sono residenti a Satriano o iscritti all’A.I.R.E. di Satriano, o hanno avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Satriano; se il nato, attualmente maggiorenne e residente a Satriano è residente a Satriano o è iscritto all’A.I.R.E. di Satriano.
·         Atti di matrimonio – se almeno uno dei coniugi è residente a Satriano o iscritto all’A.I.R.E. di Satriano, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Satriano.
·         Atti di morte –se il defunto era residente a Satriano o iscritto all’A.I.R.E. di Satriano, o ha avuto come ultimo domicilio in Italia il Comune di Satriano.
 
CONDIZIONI
L’atto di stato civile di cui si chiede la trascrizione deve essere:
1)     in originale; in questo caso l’atto deve essere corredato da trascrizione ufficiale e legalizzazione. La legalizzazione non è richiesta se l’atto è stato formato in uno Stato aderenti a Convenzioni esentive, oppure redatto su modello plurilingue; se l’atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Parigi del 27.09.1956 o alla Convenzione di Vienna dell’8.9.1976.
2)     Non contrario all’ordine pubblico italiano.
 
Riconoscimenti
Le norme che riguardano l’istituto del riconoscimento le troviamo sia nel Codice Civile (art. 250 e segg.) che nel nuovo ordinamento di Stato Civile D.P.R. 3.11.2000, n° 396 (art. 42 e segg.).
Riconoscere un figlio naturale significa dichiararsi genitori di quel figlio. Il riconoscimento può essere dichiarato nell’atto di nascita, cioè nel momento della dichiarazione di nascita, oppure con atto successivo alla formazione dell’atto di nascita attraverso una dichiarazione innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile o altro Pubblico Ufficiale o in un testamento.
Il riconoscimento di filiazione naturale, oltre che a persone non unite in matrimonio, è consentito anche al padre o alla madre già unita in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento e può essere reso sia contemporaneamente che separatamente nei modi di cui all’art. 254 C.C.
Per poter riconoscere un figlio naturale è necessario aver compiuti sedici anni.
Chi intende riconoscere un figlio naturale deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento, comprovando l’assenza di relazioni di parentela con l’altro genitore.
            
Il riconoscimento può avvenire anche dopo la nascita:

- con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di qualsiasi Comune Italiano
- con dichiarazione presso l'autorità Consolare per i residenti all'estero
- con dichiarazione davanti a un notaio o con testamento
- con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquista lo stato di figlio legittimo.
·         DOCUMENTI:
Per poter effettuare un riconoscimento, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile è necessaria la presenza del genitore che deve fare la dichiarazione e del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se si tratta di riconoscimento di persona maggiorenne occorre la presenza del genitore che deve fare la dichiarazione e della persona che deve essere riconosciuta, muniti di valido documento di identità.
 
Dichiarazione per l`indicazione del nome (Art. 36 DPR 396/2000)
L'art. 36 del D.P.R. 396/2000
E’ la nuova modalità amministrativa per risolvere problemi relativi al nome, riguarda i prenomi plurimi o composti.
Se ad un soggetto è stato attribuito alla nascita (prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 396/2000) un nome composto da più elementi, anche separati tra loro può dichiarare per iscritto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita, l'esatta indicazione del nome con cui, in conformità alla propria volontà o all'uso fattone, egli intende indicarsi, i quali verranno poi riportati in tutti i certificati di Stato Civile e anagrafici.
La variazione al prenome non può riguardare l'introduzione di un nome diverso od ulteriore a quelli già indicati, ma riguarda soltanto la sequenza ordinale, secondo quanto risulta dall'atto di nascita.
La procedura inizia con l'istanza della parte interessata o da chi esercita la potestà genitoriale per quanto riguarda i minori ed è ammissibile per una sola volta. 
L'articolo 36 può essere esercitato solo per l'ordine cronologico degli elementi quindi, l'istante, può chiedere che vengano eliminati tutti o in parte i nomi successivi al primo (se ad esempio, Francesco Antonio Giuseppe desidera che nella propria certificazione venga evidenziato solo il primo nome, Francesco, l'Ufficiale dello Stato Civile, dietro istanza/dichiarazione dell'interessato, provvederà ad annotare la variazione a margine dell'atto di nascita, eliminando così i nomi successivi al primo.
Se invece volesse invertire i nomi (per esempio: Antonio Francesco Giuseppe o Giuseppe Antonio Francesco o Giuseppe Francesco Antonio) può invocare soltanto la normale procedura del cambiamento del nome (art. 89 e seguenti del Regolamento) con decreto prefettizio.
L'art. 36 stabilisce soltanto che la dichiarazione resa dalla parte interessata deve essere annotata sull'atto di nascita cui si riferisce e, successivamente, dovrà essere comunicata a cura dell'Ufficio di Stato Civile, all'Ufficiale d'Anagrafe del Comune ove la persona ha la residenza (ai sensi dell'art. 6 della legge 1228/1954).
L'istanza per richiedere l'art. 36 può essere prodotta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Satriano anche se, il richiedente sia residente in   altro Comune italiano.
La dichiarazione può essere inviata per posta o via fax, allegando alla stessa fotocopia del documento d'identità dell'istante (Lg. Bassanini n. 127 del 15/05/1997).
Si ribadisce che l'art. 36 può essere esercitato SOLO UNA VOLTA, non può essere adottato per le nascite avvenute dopo il 30/03/2001, data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento dello Stato Civile.
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